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Sez. 2, Sentenza n. 5119 del 08/05/1991 (Rv. 472053 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Trascrizione della domanda - Precedente alienazione del bene - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472053-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

Ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è necessario che il promittente abbia conservato la proprietà e la disponibilità del bene oggetto del contratto preliminare con la conseguenza che tale disponibilità viene meno - con preclusione dell'utile esperimento dell'azione ex art. 2932 cod. civ. - nel caso in cui il promittente proprietario abbia anteriormente alla detta domanda alienato a terzi il bene promesso, senza che possa in tal caso spiegare rilevanza in contrario l'art. 2652 n. 2 cod. civ. (in base al quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda medesima), in quanto tale norma può trovare applicazione quando si tratta di risolvere un conflitto tra i più acquirenti dello stesso bene e non quando si controverta tra il promittente ed il promissario di quel bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)