Sez. 1, Sentenza n. 6100 del 03/05/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165069 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - MANGANELLO - PORTO VIETATO IN MODO ASSOLUTO - IPOTESI ESCLUSA - CONSEGUENZA.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - MANGANELLO - PORTO VIETATO IN MODO ASSOLUTO - IPOTESI ESCLUSA - CONSEGUENZA.*
Il termine "manganello" non ha carattere tecnico e non si identifica con nessuno degli oggetti Atti ad offendere specificatamente elencati nel primo comma dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, dei quali è vietato il porto in modo assoluto. Ne consegue che la punibilità del relativo porto è condizionata alla Mancanza di un giustificato motivo e alla chiara possibilità di utilizzazione. (V mass n 143556; (contra mass n 900048).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)