Sez. 1, Sentenza n. 17641 del 15/10/2012 (Rv. 624746 - 01)
FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ | Obbligazione fideiussoria - Perfezionamento - Omesso rifiuto della prestazione da parte del creditore - Sufficienza - Trasmissione da parte di un terzo - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ
L'obbligazione fideiussoria, quale promanante da un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte, si perfeziona, se non rifiutata, con la conoscenza determinata dal proponente la garanzia che costituisca manifestazione della sua volontà contrattuale, rivolta al destinatario e trasmissibile anche a mezzo di altro soggetto, ma deve in questo caso riguardare lo stesso oggetto della trasmissione effettuata dal proponente, così da esprimerne la volontà, e quindi richiede l'originale della dichiarazione, e non una mera fotocopia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)