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Sez. 1, Sentenza n. 17641 del 15/10/2012 (Rv. 624746 - 01)

FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ | Obbligazione fideiussoria - Perfezionamento - Omesso rifiuto della prestazione da parte del creditore - Sufficienza - Trasmissione da parte di un terzo - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624746-01

FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ

L'obbligazione fideiussoria, quale promanante da un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte, si perfeziona, se non rifiutata, con la conoscenza determinata dal proponente la garanzia che costituisca manifestazione della sua volontà contrattuale, rivolta al destinatario e trasmissibile anche a mezzo di altro soggetto, ma deve in questo caso riguardare lo stesso oggetto della trasmissione effettuata dal proponente, così da esprimerne la volontà, e quindi richiede l'originale della dichiarazione, e non una mera fotocopia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)