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Sez. 3, Sentenza n. 1972 del 19/05/1975 (Rv. 375678 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROMESSA DI PAGAMENTO - TITOLATA - NATURA CONFESSORIA - ESCLUSIONE - DIFFERENZE DALLA CONFESSIONE - LIMITAZIONI PROBATORIE DELLA CONFESSIONE - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375678-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROMESSA DI PAGAMENTO - TITOLATA - NATURA CONFESSORIA - ESCLUSIONE - DIFFERENZE DALLA CONFESSIONE - LIMITAZIONI PROBATORIE DELLA CONFESSIONE - INAPPLICABILITA - LIMITI.*

La promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perche contenente l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria, poiche, consistendo in una dichiarazione di volonta intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione, oggetto della promessa, essa non puo confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha percio il contenuto di una dichiarazione di scienza. Anche in tale ipotesi, pertanto, vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art 1988 cod civ - secondo cui il promittente puo dimostrare l'inesistenza della causa, e percio la nullita della promessa; mentre le particolari limitazioni di prova poste dall'art 2732 cod civ (impossibilita di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza) per la confessione, potranno trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volonta diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale. (Conf 3512/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)