Sez. 2, Sentenza n. 8467 del 28/04/2016 (Rv. 639735 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Decesso dell'assegnatario prima del riscatto - Devoluzione del fondo nel patrimonio ereditario - Esclusione - Subentro dell'erede assegnatario ai sensi della l. n. 379 del 1979 - Necessità - Coeredi - Credito ex art. 7 della l. n. 379 del 1979 - Spettanza.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In tema di riforma agraria, nell'ipotesi di assegnazione di un terreno mediante vendita con pagamento rateale del prezzo e riserva di dominio in favore dell'ente assegnante, il decesso dell'assegnatario originario prima del riscatto del bene non comporta la devoluzione del fondo nel patrimonio ereditario, ma il subingresso nel relativo rapporto concessorio dell'erede nuovo assegnatario agli effetti della l. n. 379 del 1967, spettando agli altri coeredi, nei confronti del subentrante, un credito determinato, ex art. 7 della l. n. 379 cit., nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal "de cuius", aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da questi recati.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)