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Sez. 2, Sentenza n. 19498 del 23/09/2011 (Rv. 620190 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Terreno di riforma fondiaria - Erede subentrante nel rapporto di assegnazione - Requisiti - Momento determinativo - Morte dell'assegnatario e momento della decisione della relativa controversia - Persistenza - Necessità - Prova.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620190-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

In tema di riforma agraria, i requisiti richiesti dalla legge in capo all'erede che abbia chiesto di subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione; sul piano probatorio, dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell'Ente o dei controinteressati.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)