Sez. L, Sentenza n. 575 del 29/01/1986 (Rv. 444159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE IN COSTANZA DI RAPPORTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA - PORTATA - MANCANZA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEI COEFFICIENTI DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE DA APPLICARE PER I PERIODI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE IN COSTANZA DI RAPPORTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA - PORTATA - MANCANZA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEI COEFFICIENTI DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE DA APPLICARE PER I PERIODI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*
L'art. 2120 cod. civ. disponendo che l'indennità di anzianità deve essere determinata in base all'ultima retribuzione nonché in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore, non implica che quest'ultimo riferimento debba ritenersi fatto all'ultima categoria di appartenenza del lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, bensì a tutte le categorie in cui sia stata articolata l'attività del lavoratore nello svolgimento dell'unico rapporto nel corso del quale si sia verificato il passaggio da una categoria all'altra; mentre il riferimento alla categoria alla quale appartiene il lavoratore solo in termini generici e globali comporta la conseguenza, ove la contrattazione collettiva non fissi i coefficienti dell'ultima retribuzione da applicare per i periodi di appartenenza alle diverse categorie, che i coefficienti medesimi vanno individuati dal giudice secondo i criteri sussidiari degli Usi e dell'equità con la possibilità di utilizzare i parametri di calcolo stabiliti per ciascuna delle categorie nelle quali l'anzianità si è maturata. (Conf 891/85, mass n 439072; (Conf 48/85, mass n 438243; (Conf 46/85, mass n 438241; (Conf 2918/84, mass n 434968).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)