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Sez. L, Sentenza n. 46 del 14/01/1985 (Rv. 438241 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CRITERI - CLAUSOLA CONTRATTUALE ESCLUDENTE LA FRAZIONABILITÀ DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - RETRODATAZIONE FITTIZIA DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA FINALE - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEI COEFFICIENTI DA APPLICARE PER I PERIODICI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438241-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CRITERI - CLAUSOLA CONTRATTUALE ESCLUDENTE LA FRAZIONABILITÀ DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - RETRODATAZIONE FITTIZIA DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA FINALE - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEI COEFFICIENTI DA APPLICARE PER I PERIODICI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*

Al fine della Determinazione dell'indennità di anzianità, in favore del dipendente passato a categoria superiore in costanza del rapporto di lavoro, la clausola del contratto collettivo, la quale escluda la frazionabilità del rapporto medesimo all'atto del passaggio di categoria, non implica di per sè la retrodatazione fittizia dell'appartenenza alla categoria finale, con conseguente liquidazione dell'indennità, anziché a scaglioni, come se il lavoratore fosse sempre appartenuto, alla categoria superiore. Infatti, la disciplina dettata dall'art. 2120 (vecchio testo) cod. civ. non è esaustiva a tale norma, nell'imporre che la liquidazione sia effettuata alla stregua dell'anzianità complessiva e dell'ultima retribuzione, fa riferimento alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro solo in termini generici e comprensivi delle diverse categorie in cui il rapporto si è articolato, con la conseguenza che ove una legge speciale o la contrattazione collettiva (da interpretarsi senza violazione di comuni legali di ermeneutica) non fissi i coefficienti dell'ultima retribuzione da applicare per i periodi di appartenenza alle diverse categorie, i coefficienti medesimi vanno individuati dal giudice secondo i criteri sussidiari degli Usi e dell'equità. (Conf 2918/84, mass n 434968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)