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Sez. L, Sentenza n. 3287 del 20/03/2000 (Rv. 534904 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Disciplina collettiva integrante quella ex art. 2103 cod. civ. con il rilievo dato anche alle esigenze familiari del lavoratore - Valutazione di queste ultime - Necessità.
Stato
decisa il 2000-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534904-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In tema di trasferimento del dipendente, ove una disposizione collettiva integri la disciplina dell'art. 2103 cod. civ., attribuendo anche rilievo alle esigenze familiari del lavoratore, essa costituisce una garanzia ulteriore a favore del dipendente, che non può essere trasferito, pur in presenza delle condizioni obiettive di cui al menzionato art. 2103 cod. civ., se non previa valutazione delle suddette esigenze (principio enunciato con riferimento all'art. 22 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)