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Sez. 1, Sentenza n. 1355 del 25/05/1966 (Rv. 322700 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322700-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione comparativa delle reciproche inadempienze delle parti considerate nella loro gravita e nel rapporto di successione, di causalita e di proporzionalita, al fine di stabilire se nella specie possa trovare applicazione il principio inadimplenti non est adimplendum, ove sia condotta senza errori di diritto e con motivazione congrua e logica si risolve in un apprezzamento di fatto sottratto al Sindacato della Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)