Sez. 1, Sentenza n. 1355 del 25/05/1966 (Rv. 322700 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione comparativa delle reciproche inadempienze delle parti considerate nella loro gravita e nel rapporto di successione, di causalita e di proporzionalita, al fine di stabilire se nella specie possa trovare applicazione il principio inadimplenti non est adimplendum, ove sia condotta senza errori di diritto e con motivazione congrua e logica si risolve in un apprezzamento di fatto sottratto al Sindacato della Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)