Sez. 3, Sentenza n. 3644 del 07/11/1969 (Rv. 343871 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - COMPARAZIONE DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - COMPARAZIONE DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Allo scopo di stabilire se in una determinata fattispecie possa trovare applicazione il principio inadimplenti non est adimplendum, il giudice di merito deve effettuare una valutazione comparativa del rispettivo comportamento delle due parti contraenti e delle conseguenti loro reciproche inadempienze, considerate nella loro rispettiva gravita, tenendo presente non solo il rapporto di successione cronologica, ma anche quello di causalita e proporzionalita, e tale valutazione, ove sia stata condotta senza errori di diritto e con motivazione congrua e logica, si risolve in un apprezzamento di fatto sottratto al Sindacato di legittimita. (V 205-69, massima n 338135 1355-66, massima n 322700).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)