Sez. 3, Sentenza n. 19362 del 18/09/2007 (Rv. 599327 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE | Da parte di difensore sprovvisto di procura - Ratifica del "dominus" dopo la notifica di esso - Ammissibilità - Validità del precetto - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE
È valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 cod. proc. civ.), perché la ratifica del "dominus" è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)