Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 09/07/2001 (Rv. 548024 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE | Precetto privo di sottoscrizione - Nullità insanabile - Opposizione - Oltre il termine di cinque giorni - Ammissibilità - Sottoscrizione del difensore privo di procura - Nullità sanabile - Opposizione agli atti esecutivi.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE
L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore; quando manchi la sottoscrizione, l'atto è affetto da nullità insanabile e l'opposizione è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica; la nullità è, invece, sanabile quando il precetto è sottoscritto da difensore non munito di procura al momento della notifica e la denuncia del relativo vizio dà luogo ad opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)