Sez. L, Sentenza n. 14470 del 07/11/2000 (Rv. 541442 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Rotazione dei dipendenti sospesi - Obbligo del datore di lavoro - Limiti - Esigenze organizzative dell'azienda e requisiti di professionalità dei lavoratori rispetto ai posti disponibili - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di rotazione dei lavoratori sospesi trova un limite nelle esigenze produttive e organizzative dell'azienda, nonché nei requisiti di professionalità e fungibilità dei singoli lavoratori, per cui il datore di lavoro è giustificato quando pretermetta dalla rotazione un lavoratore la cui riassunzione in servizio risulti contraria alle esigenze obiettive dell'azienda, mancando egli dei requisiti di professionalità necessari (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva accertato l'impossibilità di riassumere nei posti disponibili un impiegato amministrativo della società Telecom avente mansioni di responsabile dell'ufficio del personale, in quanto in tali posti erano previsti profili professionali richiedenti conoscenze tecniche, la cui acquisizione avrebbe richiesto corsi di qualificazione pluriennali solo per una preparazione di base).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)