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Sez. L, Sentenza n. 9804 del 02/10/1998 (Rv. 519362 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Rotazione dei dipendenti sospesi - Disciplina antecedente alla legge n. 223/1991 - Mancata rotazione - Discriminazione obiettivamente ingiustificata tra dipendenti degli stessi reparti, qualifiche e capacità - Violazione dei principi di equità, correttezza e buona fede - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519362-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - che ha posto il principio della rotazione del personale sospeso, in mancanza di elementi ostativi ritualmente fatti valere dal datore di lavoro - la mancata rotazione del personale poteva risultare in contrasto con i principi di equità, correttezza e buona fede che devono essere osservati dal datore di lavoro, pur in assenza di esplicite previsioni legislative o convenzionali in proposito, come nel caso di trattamento discriminatorio, privo di obiettive giustificazioni, nell'ambito di dipendenti degli stessi reparti con analoghe qualifiche e capacità lavorative, in contrasto con l'esigenza di una ripartizione tra i dipendenti dei sacrifici correlati alle diminuite esigenze produttive. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata quanto alla ritenuta violazione degli obblighi di cui al riportato principio - nonché del principio legislativo di rotazione per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 223/1991-, ma la ha annullata, in base a ricorso dei lavoratori, per l'immotivata quantificazione del danno nei limiti del solo cinquanta per cento della differenza tra normale retribuzione e trattamento di cassa integrazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)