Sez. 1, Sentenza n. 4111 del 09/12/1974 (Rv. 372738 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
E rimesso al potere discrezionale del giudice di merito l'accertamento se la situazione probatoria del processo richieda una ulteriore istruzione, onde, se il giudice ritenga che dalla istruttoria in Atti emerga gia la prova, positiva o negativa, di un fatto giuridico di cui la parte intenda fornire la prova, non e tenuto ad ammetterla. (V 1665'73, mass n 364559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)