Sez. L, Sentenza n. 1694 del 23/03/1979 (Rv. 398046 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DECORRENZA DELLA PENSIONE - MOMENTO DETERMINANTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DECORRENZA DELLA PENSIONE - MOMENTO DETERMINANTE.*
In caso di invalidita nei limiti di legge, sopravvenuta nelle more del giudizio, il momento del suo verificarsi, e quindi quello della decorrenza della pensione di invalidita, deve essere individuato nel primo giorno del mese successivo al mese in cui sia stato riscontrato come esistente lo stato invalidante. Detto momento non puo essere fatto coincidere, sic et simpliciter, con la data d'inizio degli accertamenti peritali e con quella del deposito della perizia. Quando pero, solo all'insieme degli esami peritali (quindi non alla data d'inizio degli stessi) e possibile far risalire gli aggravamenti, l'epoca o la data effettiva dell'insorgenza della invalidita legale, ben puo coincidere con quella della constatazione tecnica ed essere riferita al mese dei compiuti accertamenti, per Mancanza di piu precisi elementi obiettivi, idonei ad attribuire al momento dell'insorgenza dell'invalidita una data precisa, preesistente agli accertamenti stessi.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)