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Sez. 1, Sentenza n. 11574 del 24/09/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 177005 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1987-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177005-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA - DIFFERENZA.*

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, è necessario che essa sia realmente avvenuta, non essendo ammissibile una provocazione putativa, poiché in tema di circostanze non ha rilievo il credere erroneamente esistente una situazione quando essa in effetti non sussista (art. 59, secondo comma, cod. pen.). invero l'ordinamento, mentre ammette la legittima difesa putativa, esclude la provocazione putativa, in quanto la legittima difesa è "reazione difensiva" nell'Esercizio di un diritto; la provocazione è "reazione offensiva", ossia, "vendetta", e come tale si colloca fuori dal diritto. (Conf mass n 166101 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)