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Sez. 1, Sentenza n. 8547 del 04/05/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166101 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166101-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

Per la configurazione della circostanza attenuante comune della provocazione è necessario che il fatto ingiusto si sia effettivamente verificato e che sia rigorosamente accertato, in quanto nel nostro ordinamento non è ammissibile una provocazione putativa. In applicazione, infatti, del secondo comma dell'art. 59 cod. pen., ai fini della sussistenza della circostanza attenuante comune della provocazione ha Rilevanza soltanto l'elemento dell'oggettiva ingiustizia fatto provocatorio rigorosamente accertato, mentre resta irrilevante la soggettiva valutazione dell'agente. (Conf mass n 150476; (Conf mass n 151226; (Conf mass n 145088).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)