Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 15/02/2007 (Rv. 595331 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Interpretazione delle clausole sull'estensione e la portata del rischio assicurato - Devoluzione al giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie concernente l'attività di curatore fallimentare svolta da un avvocato.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da una congrua motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l'attività di curatore fallimentare, svolta normalmente anche se non esclusivamente da avvocati e costituente un'attività professionale remunerata secondo una tariffa, e non una carica o un ufficio, rientrava nella copertura offerta dalla garanzia assicurativa della quale il professionista era dotato, volta a coprire i danni da questi involontariamente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)