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Sez. L, Sentenza n. 16376 del 18/07/2006 (Rv. 591685 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Interpretazione delle clausola sull'estensione e la portata del rischio assicurato - Giudice di merito - Devoluzione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'assicurazione privata degli infortuni sul lavoro e sull'inclusione o meno nel rischio assicurato del risarcimento per danno biologico e morale.
Stato
decisa il 2006-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591685-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto un contratto di assicurazione privata concluso dal datore di lavoro in relazione ai danni sofferti dai prestatori di lavoro regolarmente assicurati presso l'Inail strettamente correlato, quanto all'ambito di copertura della polizza, ed in mancanza di una diversa manifestazione di volontà degli stipulanti, alla responsabilità datoriale prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e quindi commisurata a quanto eventualmente potesse essergli chiesto di pagare dall'Inail in via di regresso.In particolare, per il periodo sottratto "ratione temporis" al disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), la corte di merito aveva ritenuto che l'ambito della copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro riguardasse unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione dell'attività lavorativa, e non anche il danno biologico e il danno morale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)