Sez. 3, Sentenza n. 1164 del 05/02/1998 (Rv. 512243 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale da reato - Liquidazione - Criteri - Pena pecuniaria edittale prevista per il reato - Utilizzazione - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Nella liquidazione del danno morale da reato, la quale è affidata al criterio equitativo e discrezionale del giudice di merito, questi può utilmente utilizzare, quale parametro base per la liquidazione, la pena pecuniaria edittale prevista per il reato fonte di danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)