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Sez. 3, Sentenza n. 1164 del 05/02/1998 (Rv. 512243 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale da reato - Liquidazione - Criteri - Pena pecuniaria edittale prevista per il reato - Utilizzazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512243-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Nella liquidazione del danno morale da reato, la quale è affidata al criterio equitativo e discrezionale del giudice di merito, questi può utilmente utilizzare, quale parametro base per la liquidazione, la pena pecuniaria edittale prevista per il reato fonte di danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)