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Sez. 3, Sentenza n. 9430 del 18/12/1987 (Rv. 456558 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456558-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfuggendo ad una precisa valutazione analitica resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito, il quale nell'effettuare la relativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento. (Conf 1228/81, mass n 411808; (Conf 1646/79, mass n 397991).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)