diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 44421 del 22/10/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265026 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Imputato alloglotta - Mancata traduzione del decreto di citazione in appello - Nullità generale a regime intermedio - Sanabilità.
Stato
decisa il 2015-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265026-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita. (Nella fattispecie, la mancata traduzione del decreto di citazione in appello era stata tardivamente dedotta con il ricorso in cassazione, anzichè nel giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)