Sez. L, Sentenza n. 9269 del 15/12/1987 (Rv. 456452 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - ESTREMI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DELL'APPRENDISTA DA PARTE DI PERSONE INCARICATE DI ASSICURARNE L'INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - ESTREMI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DELL'APPRENDISTA DA PARTE DI PERSONE INCARICATE DI ASSICURARNE L'INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - SUFFICIENZA.*
Il rapporto di apprendistato o di tirocinio è uno speciale rapporto di lavoro subordinato, la cui essenziale caratteristica consiste nell'Obbligo dell'imprenditore di impartire o di far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto la capacità tecnica per l'acquisizione di una determinata qualifica, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima; pertanto l'addestramento professionale non necessariamente deve consistere in un'attività formalmente didattica, costituita da lezioni e corsi di insegnamento, ma ben può consistere nella sola continua assistenza e sorveglianza dell'apprendista da parte di persone incaricate dal datore di lavoro al fine di assicurare il graduale inserimento nell'organizzazione aziendale. (V 829/87, mass n 450509).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2130, Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)