Sez. L, Sentenza n. 829 del 28/01/1987 (Rv. 450509 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La sussistenza del rapporto di apprendistato non può desumersi soltanto dall'età del lavoratore (che la legge - con riferimento all'atto dell'assunzione - stabilisce debba essere non inferiore ai quattordici e non superiore ai venti anni) e dalla minore entità del salario da questo percepito, ma va accertata tenendo conto che, mentre nel rapporto di normale prestazione d'opera qualificata il lavoratore svolge in modo pieno e completo, e senza necessità di insegnamenti, tutte le mansioni proprie della categoria, nel rapporto di apprendistato lo svolgimento delle prestazioni lavorative è collegato all'insegnamento impartito (dal datore di lavoro), che è elemento essenziale del rapporto, sicché tali prestazioni risultano (rispetto a quelle del prestatore d'opera qualificato) di minore livello sia quantitativo che qualitativo e di minore utilità per l'attività produttiva dell'azienda e tali perciò da essere compensate con una ridotta retribuzione, la quale, in applicazione del principio stabilito dall'art. 36 cost., non può, comunque, essere inferiore ad un determinato importo. (V 4946/78, mass n 394672).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 6 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)