Sez. 3, Sentenza n. 7492 del 27/03/2007 (Rv. 596962 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno alla vita di relazione - Postumi di carattere estetico - Conseguenze - Risarcimento autonomo del danno - Ammissibilità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
I postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona, in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando, pur determinando una cosiddetta "micropermanente" sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su una attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività futura, precludendola, o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare, così da non identificarsi con il danno biologico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto - con adeguata motivazione - di non potere liquidare in via autonoma ed ulteriore, rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno biologico, il danno estetico riscontrato dal c.t.u.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)