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Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/01/2008 (Rv. 601472 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica - Riduzione della capacità di guadagno - Danno patrimoniale futuro - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601472-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette "micropermanenti", le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale. (Nella specie è stata cassata con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva escluso il danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa di un medico chirurgo, cui il sinistro stradale aveva causato la riduzione di funzionalità della mano destra, sull'assunto che, pur sollevato dall'attività in sala operatoria, continuasse a prestare servizio presso la corsia e l'ambulatorio del reparto chirurgico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)