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Sez. 4, Sentenza n. 33635 del 16/03/2004 Cc. (dep. 05/08/2004) Rv. 229091 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Violazione del termine per provvedere - Nullità assoluta ex art. 179, comma secondo, cod. proc. pen.- Effetti - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229091-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Nel caso in cui il giudice investito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dalla legge, la sanzione di nullità assoluta, prevista dall'art. 96, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi, ma solamente di quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento, pure in ritardo, assunto; e sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che sono esclusi dalla sanzione di nullità il provvedimento di ammissione al patrocinio, pur ritardato, nonché gli atti processuali successivi, tra i quali a maggior ragione quelli posti in essere in favore dell'imputato, come la liquidazione dei compensi al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 2 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)