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Sez. 3, Sentenza n. 585 del 24/02/1995 Cc. (dep. 22/03/1995) Rv. 202222 - 01

Partiti politici | Finanziamento - Precetto di cui all'art. 7, comma quarto, legge n. 515 del 1993 - Depenalizzazione tacita del divieto di cui all'art. 7, secondo comma, legge n. 195 del 1974 - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202222-01

Partiti politici

In tema di finanziamento dei partiti politici, il precetto di cui all'art. 7, comma quarto, legge 10 dicembre 1993, n. 515 non ha depenalizzato tacitamente la violazione del divieto di corrispondere o ricevere finanziamenti, "non deliberati dagli organi competenti delle società e non iscritti in bilancio", di cui al secondo comma dell'art. 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 nell'estensione che esso ha avuto dopo l'approvazione della legge 18 novembre 1981, n. 659 perché ciò è negato dalla lettera della legge. Infatti, il precetto di cui al comma quarto dell'art. 7 citata legge n. 515 del 1993, espresso dal legislatore nei seguenti termini: "I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire" stabilisce i limiti massimi di erogazione al singolo candidato nelle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato, mentre il precetto espresso dal secondo comma dell'art. 7, legge n. 195 del 1974, come sopra riportato, si riferisce ai modi legittimi e trasparenti di erogazione dei finanziamenti da parte delle società ai partiti.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7, Legge 18/11/1981 num. 659 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)