Sez. 6, Sentenza n. 10603 del 10/07/1998 Ud. (dep. 08/10/1998) Rv. 211738 - 01
PARTITI POLITICI | Reato di illecito finanziamento dei partiti politici previsto dall'art. 7 della l. 2 maggio 1974, n. 195 - Abrogazione ad opera degli artt. 7 e 15, comma undicesimo, della l. 10 dicembre 1993, n. 515 - Esclusione - Ragioni.
PARTITI POLITICI
Deve escludersi che l'art. 7, comma sesto, della legge 1993, n. 515, che istituisce l'obbligo - assistito da sanzione amministrativa - di indicare nella dichiarazione trasmessa dal candidato eletto al presidente della Camera di appartenenza i nominativi di tutti i soggetti da cui ha ricevuto un contributo elettorale, abbia depenalizzato o implicitamente abrogato l'art. 7 della legge 1974, n. 195, che vieta il finanziamento dei partiti politici con fondi non deliberati dall'organo sociale competente e non regolarmente iscritti in bilancio. Tra le due norme esiste, invece, un rapporto di reciproca integrazione giacché, mentre la prima ha la funzione di salvaguardare il principio di parità nella competizione elettorale, la seconda è posta a tutela dell'interesse alla trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 com. 11 CORTE COST., Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)