Sez. 2 - , Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023 (Rv. 667154 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Valore della causa - Criterio di individuazione - Valore del credito ammesso al passivo fallimentare - Sussistenza - Somma di cui al piano di riparto esecutivo - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)