Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 16/01/2025 (Rv. 673483-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Limiti ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 - Per il creditore del fallito - Valore della causa e valore del diritto accertato dal giudice - Entità del credito non soddisfatto e dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Rilevanza - Ai soli fini del parametro annuo di liquidazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)