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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 298 del 09/01/2018 (Rv. 646183 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Incompetenza per materia - Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Esclusione - Fondamento - Completezza dell'eccezione - Necessità.
Stato
decisa il 2018-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646183-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

Il tribunale adito in funzione di giudice del lavoro, ove ritenga che la causa non rientri tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c., bensì sia di competenza del giudice ordinario, non può rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio semplice, trovando applicazione in tal caso l’art. 38, comma 1, c.p.c., per il quale detta incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella memoria difensiva tempestivamente depositata, e corredata dell’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)