Sez. L, Sentenza n. 5368 del 11/06/1996 (Rv. 498041 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Incompetenza per territorio - Rilevanza dell'eccezione in relazione all'eventuale rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Limiti - Requisiti dell'eccezione - Tempestività e completezza - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
L'incompetenza per territorio nelle controversie individuali di lavoro può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. ovvero rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420, ma, ove il pretore non ritenga di doversi avvalere di questa autonoma facoltà di rilievo d'ufficio dell'incompetenza, l'eccezione di parte convenuta, idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve essere valutata non solo nella sua tempestività, ma anche sotto l'aspetto della completezza, dovendo la contestazione riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dall'art. 413 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)