diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9330 del 11/06/2003 (Rv. 564124 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli - Illegittimità costituzionale della sua composizione (Corte cost., sent. n. 393 del 2002) - Sentenza emessa da tale organo - Inesistenza - Configurabilità - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione del vizio come mezzo di impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564124-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2002, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 17 del D.L.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, "nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato", la sentenza emessa da tale organo giurisdizionale deve essere considerata non già inesistente, bensì nulla, in quanto pronunciata da un organo la cui composizione era solo diversa da quella legale. Tale nullità, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Legge 06/06/1935 num. 1131 art. 1, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)