Sez. U, Sentenza n. 14699 del 02/10/2003 (Rv. 567312 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Tempestiva rilevazione del vizio - Necessità - Omissione - Conseguenze - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Fattispecie relativa a dichiarazione di illegittimità costituzionale della composizione di un organo giurisdizionale.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (Ricorso per Cassazione relativo a sentenza emessa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli pronunciata nella composizione prevista dall'art. 17 D.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2002).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)