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Sez. L, Sentenza n. 5805 del 27/09/1986 (Rv. 448231 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - PERMANENZA ED IRREVERSIBILITÀ - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448231-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - PERMANENZA ED IRREVERSIBILITÀ - DISTINZIONE.*

Il concetto di permanenza della riduzione della capacità di guadagno, di cui all'art. 10 del decreto n. 636 del 1939, non va confuso con il concetto di irreversibilità dello stato invalidante, per cui, mentre per ritenere sussistente siffatto requisito della permanenza basta che le condizioni di Invalidità sia riferibile a una infermità di durata incerta ed indeterminata ed in ogni caso non breve, d'altra parte non basta a farlo escludere la mera ipotizzabilità di un miglioramento e di una guarigione a seguito di successive cure mediche. (Conf 371/77, mass n 383914).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)