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Sez. L, Sentenza n. 371 del 25/01/1977 (Rv. 383914 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - CONDIZIONI - MIGLIORAMENTO O GUARIGIONE PER CURE MEDICO-CHIRURGICHE O APPARECCHI DI PROTESI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383914-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - CONDIZIONI - MIGLIORAMENTO O GUARIGIONE PER CURE MEDICO-CHIRURGICHE O APPARECCHI DI PROTESI - IRRILEVANZA.*

Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno non deve essere confuso con il concetto di irreversibilita dello stato morboso invalidante: pertanto, il requisito della permanenza in parola sussiste tutte le volte che la condizione di invalidita sia riferibile ad un'infermita di durata incerta e indeterminata e, comunque, non breve, non bastando a farlo escludere la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione della infermita stessa a seguito di successive cure medico-chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi. (Conf 435/76, mass n 379084).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)