Sez. 4, Sentenza n. 4163 del 11/12/1980 Ud. (dep. 08/05/1981) Rv. 148736 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO E DEI PREPOSTI - ESTREMI - FINALITA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO E DEI PREPOSTI - ESTREMI - FINALITA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - FATTISPECIE.*
Una volta accertato il cattivo funzionamento di un macchinario, gli imprenditori e i preposti hanno l'Obbligo di fermarne l'attivita e di escluderlo dal ciclo produttivo, fino a quando non si sia provveduto alla riparazione, onde evitare che l'operaio o il tecnico addetto possano rimanere vittima di infortunio. La violazione di tale Obbligo si verifica per i destinatari su indicati anche quando essi abbiano avvertito l'operatore delle disfunzioni dell'impianto o di una parte di esso e lo abbiano diffidato dallo svolgere ad attuare il proprio lavoro con l'ausilio dello stesso. (quasi in termini mass n 132409/76).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)