Sez. 4, Sentenza n. 2253 del 16/10/1975 Ud. (dep. 19/02/1976) Rv. 132409 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PREPOSTI - RESPONSABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PREPOSTI - RESPONSABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'Obbligo di approntare le misure di sicurezza incombe al datore di lavoro. L'esistenza di semplici preposti non giustifica il trasferimento di obblighi e responsabilita in tema di infortuni sul lavoro, essendo le mansioni dei medesimi normalmente limitate alla mera sorveglianza dell'andamento del lavoro. (fattispecie in tema di sinistro occorso ad uno operaio di un mobilificio per una scarica elettrica sprigionatasi da un trapano elettrico in cattivo stato di manutenzione).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)