Sez. U, Sentenza n. 23 del 14/12/1994 Cc. (dep. 01/03/1995) Rv. 200115 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - In genere | Condizioni - Eccezioni alle ipotesi di restituzione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - In genere
Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero che non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione. (Conf. Sez. U, c.c. 14 dicembre 1994 n. 24, Benigno, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)