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Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 07/11/1989 (Rv. 464087 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - LEGALIZZAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464087-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - LEGALIZZAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Con riguardo a procura alla lite rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della legge 4 gennaio 1958 n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (resa esecutiva con legge 20 dicembre 1966 n. 1253), poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra fra quelli per i quali tale convenzione ha abolito l'Obbligo della suddetta legalizzazione.*

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1958 num. 15 art. 15, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)