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Sez. 1, Sentenza n. 5021 del 08/05/1995 (Rv. 492157 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Per scrittura privata autenticata dal notaio - Legalizzazione da parte di autorità consolare italiana - Necessità - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492157-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

Con riguardo a procura alla lite rilasciata all'estero, il principio in base al quale il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge del 20 dicembre 1966, n. 1253, è applicabile anche quando la procura sia stata rilasciata all'estero per scrittura privata autenticata dal notaio, atteso che tale procura rientra nella previsione contenuta dall'art. 1 della convenzione, indipendentemente dalla sua funzione processuale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)