Sez. 4, Sentenza n. 1471 del 19/11/1979 Ud. (dep. 02/02/1980) Rv. 144194 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - CAUSE DI INAMMISSIBILITA ORIGINARIE O SOPRAVVENUTE - EFFETTI AI FINI DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ULTERIORI CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - CAUSE DI INAMMISSIBILITA ORIGINARIE O SOPRAVVENUTE - EFFETTI AI FINI DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ULTERIORI CONSEGUENZE.*
Le cause di inammissibilita originarie delle impugnazioni agiscono con effetto dal giorno in cui si sono verificate determinando il passaggio in giudicato del provvedimento sin da tale data; quelle di inammissibilita sopravvenute, invece, devono essere dichiarate dal giudice con effetto ex nunc. Ne deriva che, rispetto a queste ultime, possono essere rilevate le eventuali cause di non punibilita o le nullita insanabili del giudizio verificatesi nel corso del procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)