Sez. 3, Sentenza n. 7228 del 24/05/1983 Ud. (dep. 30/08/1983) Rv. 160128 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ ORIGINARIE E SOPRAVVENUTE - DIFFERENZA - MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INDIVIDUAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ ORIGINARIE E SOPRAVVENUTE - DIFFERENZA - MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INDIVIDUAZIONE.*
Le cause di inammissibilità delle impugnazioni possono essere originarie o sopravvenute: sono originarie quelle che incidono, escludendola, sulla stessa esistenza del rapporto processuale di impugnazione; sono sopravvenute quelle che, invece, non impediscono la Costituzione del rapporto processuale d'impugnazione e, quindi, non privano il giudice dello Esercizio del suo potere di cognizione, sia pure in un campo limitato (applicazione di cause di Estinzione del reato, applicazione di legge più favorevole, ecc.). Nel primo caso, il provvedimento impugnato passa in giudicato allo spirare del termine stabilito per proporre il gravame (per cui la ordinanza che accerta l'inammissibilità ha mera efficacia dichiarativa); nel secondo caso, il provvedimento impugnato passa in giudicato soltanto quando diviene irrevocabile l'ordinanza (o la sentenza) d'inammissibilità, la quale spiega efficacia costitutiva. (Conf mass n 097823; (Conf mass n 144194, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)