Sez. L, Sentenza n. 1477 del 02/02/2012 (Rv. 620849 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Art. 24 CCNL Dirigenza pubblica 1998 - 2001 - Interpretazione - Personale posto a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico - Retribuzione del secondo semestre successivo - Decurtazione - Riferimento alla parte variabile - Esclusione - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
L'art. 24 CCNL Area Dirigenza del 1998-2011 prevede che al dirigente posto a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico "spetta, per i primi sei mesi, la retribuzione di posizione nei valori fissi previsti dal contratto in relazione alla fascia di appartenenza", mentre "per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del 50%". Ne deriva che, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con riferimento alla necessità che le clausole contrattuali debbono essere interpretate le une per mezzo delle altre, deve escludersi che la suddetta previsione contrattuale comporti che la riduzione ivi stabilita operi solo sulla parte di retribuzione variabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 05/04/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)