Sez. L, Sentenza n. 13062 del 10/06/2014 (Rv. 631275 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Contrattazione collettiva del comparto Ministeri - Retribuzione di posizione - Parte fissa e parte variabile - Corresponsione della sola componente fissa - Possibilità - Esclusione - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione, componente del trattamento economico dei dirigenti, presuppone l'effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite ed è collegata al livello di responsabilità conseguente alla natura dell'incarico, all'impegno richiesto, al grado di rilevanza ed alla collocazione istituzionale dell'ufficio, componendosi di una parte fissa (istituita dall'art. 36 del c.c.n.l. per il comparto Ministeri del 9 gennaio 1997) e di una variabile (prevista dall'art. 37, comma 2, n. 5 del successivo c.c.n.l. dello stesso comparto del 5 aprile 2001), la quale non può essere scissa dalla prima, né ne può essere omessa la corresponsione, con il solo limite, posto all'autonomia delle parti, del rispetto delle risorse disponibili e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dall'amministrazione nella graduazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali e nell'attribuzione del valore economico a tali incarichi.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/01/1997 art. 36, Contr. Coll. 05/04/2001 art. 37 com. 2 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)