Sez. L, Sentenza n. 3401 del 19/03/1992 (Rv. 476351 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Riconoscimento presso l'INPDAI dei periodi d'iscrizione all'A.G.O. - Criteri ex art. 2, terzo comma, D.M. 7 luglio 1973 - Applicabilità per la liquidazione del supplemento di pensione spettante al dirigente cessato dal servizio dopo aver conseguito la pensione ridotta - Fondamento -
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi
La regola dettata dall'art. 2, terzo comma, del d.m. 7 luglio 1973, emanato per stabilire i criteri per il riconoscimento presso l'INPDAI, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1973 n. 44, dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, trova applicazione anche ai fini della liquidazione del supplemento di pensione spettante, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del d.p.r. 17 agosto 1955 n. 914, al dirigente che cessi definitivamente dal lavoro svolto dopo aver conseguito la pensione ridotta, essendo da escludere - in particolare per la mancanza di limitazioni in tal senso desumibili dal citato decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o dalla delega a questo conferita dall'art. 5, primo comma, della citata legge del 1973 - che la regola suddetta (e cioè che la retribuzione annua pensionabile sulla quale computare la quota di pensione relativa al periodo trasferito dall'INPS deve essere la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l'INPDAI, ossia l'ultima retribuzione annua percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro) riguardi unicamente l'ipotesi che una sola sia la retribuzione posta a base del computo dell'anzianità INPDAI.
Riferimenti normativi: DPR 17/08/1955 num. 914 art. 10, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)