diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10065 del 01/08/2000 (Rv. 539014 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Riconoscimento presso l'INPDAI dei periodi d'iscrizione all'A.G.O. - Criteri ex art. 2, terzo comma, D.M. 7 luglio 1973 - Applicabilità per la liquidazione della pensione spettante al dirigente.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539014-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In applicazione dell'art. 2 D.M. 7 luglio 1973, ai fini della determinazione della pensione dei dirigenti di aziende industriali, per le anzianità acquisite in forza dei trasferimenti di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n.44 si applica la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l'I.N.P.D.A.I., senza che ciò contrasti con l'art. 5 cit. nella parte in cui prevede che, in ragione dei contributi trasferiti dall'INPS, i periodi precedenti all'ultima contribuzione all'INPDAI, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)